Associazione Ragionieri Commercialisti

Home
Cerca
Registrazione

Site News


**Incontro Fuori Locandina** - martedì 30 settembre 2003 alle 09:52

Le novità introdotte dalla riforma del lavoro devono essere conosciute da tutti noi professionisti in quanto implicano nuovi meccanismi di svolgimento della prestazione lavorativa. Certi di far cosa gradita abbiamo fissato il seguente incontro:
Venerdì 10 ottobre p.v. presso la sala congressi dell'Hotel Petrarca:

ore 14.00:
   - breve considerazione sulla circolare sulle Sanatorie Fiscali, Agenzia Entrate del 25/09/2003;
   - cenni sul Concordato per le imprese;
   - riforma Biagi;
   Relatore: Dott. Giovanni Fiore

ore 17.15:
   - Coffee Break

ore17.30:
   - Pratiche Camerali con firma digitale - aspetti operativi.
   Relatore: Ezio Sacchetto - Coordinatore CGN - Davide Giampietri 

L'incontro è gratuito per gli iscritti all'Associazione mentre per tutti gli altri il costo è pari a € 25 I.V.A. compresa.


Giovedì 11 settembre si riparte!! - lunedì 8 settembre 2003 alle 12:34

Con giovedì 11 settembre dalle ore 15,00 alle 18,30 riprendono i consueti incontri di aggiornamento professionale dell'ultimo semestre 2003.
Argomento dell'incontro è:
Condono ultime novità - Risposte ai quesiti.
Relatore: DR. GIOVANNI FIORE Direttore redazione editoriale REFI SRL
La sede è sempre la SALA CONGRESSI HOTEL PETRARCA di MONTEGROTTO TERME.
Il Calendario completo degli incontri è disponibile nella sezione "Calendario" del sito.
Si ricorda inoltre che per il raggiungimento delle 30 ore di formazione obbligatoria per l'anno accademico 2002/2003 il  termine ultimo è  il 30 settembre 2003.


Ravvedimento e Condono del Diritto Annuale - martedì 22 luglio 2003 alle 16:16

Con la Risoluzione n. 115 del 23/05/2003 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti per il tardivo o omesso versamento del diritto annuale CCIAA.

Viene inoltre istituito il codice tributo per il versamento del condono del diritto annuale ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 


Risoluzione del 23/05/2003 n. 115
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento.

Oggetto:
Istituzione dei  codici  tributo  per  il  versamento  degli interessi e delle
sanzioni relative   al   diritto   camerale   annuale   determinato  ai  sensi
dell'articolo 18  della  legge n. 580/1993. Istituzione del codice tributo per
il versamento  delle  somme dovute a titolo di condono dei diritti camerali ai
sensi dell'articolo 5-quater del decreto legge n. 282/2002.

Testo:
      L'articolo 18  della  legge  29  dicembre  1993, n. 580, come modificato
dall'articolo 44  della  legge  12  dicembre 2002, n. 273, determina la misura
del diritto   annuale   dovuto   alle   camere   di   commercio  per  il  loro
finanziamento ordinario.                                                     
      Il comma   3  dell'articolo  sopra  citato  individua  la  misura  della
sanzione amministrativa  dovuta  in  caso  di  tardivo  od  omesso pagamento e
stabilisce che  la  disciplina  applicabile  sia quella introdotta dal decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.                                        
      Al fine  di  consentire  il  versamento  delle  somme dovute a titolo di
interessi e  sanzioni,  nel  caso  di tardivo od omesso versamento del diritto
camerale annuale, sono istituiti i seguenti codici tributo:                  
                                                                             
      >    "3851"  denominato  "Interessi  per omesso o tardivo versamento del
                   diritto camerale annuale"                                 
                                                                             
      >    "3852"   denominato  "Sanzioni  per omesso o tardivo versamento del
                    diritto camerale annuale"                                
                                                                             
      L'articolo 5-quater   del  decreto  legge  24  dicembre  2002,  n.  282,
introdotto dalla  legge  di  conversione  21  febbraio  2003,  n.  27, prevede
l'applicazione dell'articolo  13  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche
alle camere   di   commercio,   industria,  artigianato  ed  agricoltura,  con
riferimento al   diritto  annuale  di  cui  all'articolo  18  della  legge  29
dicembre 1993,  n.  580,  come  modificato  dall'articolo  17  della  legge 23
dicembre 1999, n. 488.                                                       
      Pertanto al   fine   di   consentire   la   sanatoria  delle  violazioni
concernenti il   pagamento  del  diritto  camerale  annuale  e'  istituito  il
seguente codice tributo:                                                     
                                                                             
      >    "3853"  denominato  "Regolarizzazione  delle violazioni concernenti
           il   pagamento del diritto camerale annuale - Art.5  quater D.L. n.
           282/2002"                                                         
                                                                             
      Il versamento  delle  somme  dovute mediante i codici sopra istituiti e'
effettuato secondo   le   modalita'  previste  dall'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.   E' tuttavia esclusa la compensazione.   
      Nella compilazione  del  modello "F24", i suddetti codici tributo devono
essere esposti  nella  "Sezione  Ici  ed altri tributi locali", avendo cura di
indicare quale  "anno  di  riferimento",  l'anno d'imposta cui si riferisce il
versamento.                                                                  
      Nello spazio   relativo  al  "Codice  ente/codice  comune"  deve  essere
indicata la  sigla  della  provincia  in  cui  ha  sede la camera di commercio
destinataria del versamento.

LEGGE 12 dicembre 2002, n. 273

omissis...

Art. 44. (Modifica all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580)

1. Al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472".

2. Le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 18 della citata legge n. 580 del 1993, e successive modificazioni, si applicano per gli anni 2003, 2004 e 2005.

omissis...


Nuovi limiti per i bilanci abbreviati e consolidat - martedì 22 luglio 2003 alle 16:11

Il Consiglio UE ha innalzato alcuni valori costituenti i limiti di raffronto per individuare se le società di capitali possono usufruire della facoltà di redigere i bilanci in forma abbreviata anziche in quella ordinaria, molto più corposa sia nella parte relativa al bilancio vero e proprio, che in quella della nota integrativa.

Si ricorda che per usufruire di tale possibilità, l’art. 2435bis del codice civile stabilisce che è necessario non superare:

  • nel primo esercizio di attività
  • per due anni consecutivi

due dei tre valori in seguito indicati:

  • Totale Attivo dello Stato Patrimoniale : Euro 3.650.000 (precedente limite 3.125.000);
  • Ricavi delle vendite e delle prestazioni: Euro 7.300.000 (precedente limite 6.250.000);
  • Numero dei dipendenti occupati in media nel corso dell’esercizio: 50 (invariato).

Bilanci consolidati

Innalzati i valori anche per le imprese obbligate alla redazione del bilancio consolidato in base all’art. 25 del D.Lgs. 127/91. In seguito alle modifiche apportate dall’art. 2 del D.Lgs. 203/01 sono esonerate da tale obbligo le società controllanti, unitamente alle controllate, che non abbiano superato per due esercizi consecutivi, due su tre dei seguenti limiti (come stabilito dal nuovo art. 27 del D.Lgs. 127/91):

  • Totale degli attivi degli Stati Patrimoniali: Euro 12.500.000 (precedente limite 14.600.000);
  • Ricavi delle vendite e delle prestazioni: Euro 29.200.000 (precedente limite 25.000.000);
  • Numero dei dipendenti occupati in media nel corso dell’esercizio : 250(invariato).

Nuovo incontro mercoledì 25 giugno!! - lunedì 9 giugno 2003 alle 16:24
E' stato organizzato un nuovo incontro con il relatore Dott. Giovanni Fiore per il giorno mercoledì 25 giugno alle ore 15.00 sempre presso l'Hotel Petrarca con argomento "Dichiarazione dei Redditi: novità dell'ultima ora e quesiti"

Page:  << Precedente  1  2  3  4  5  6  7 8  9  Succesiva >>