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Nuovi limiti per i bilanci abbreviati e consolidat - news di martedì 22 luglio 2003 -  16:11

Il Consiglio UE ha innalzato alcuni valori costituenti i limiti di raffronto per individuare se le società di capitali possono usufruire della facoltà di redigere i bilanci in forma abbreviata anziche in quella ordinaria, molto più corposa sia nella parte relativa al bilancio vero e proprio, che in quella della nota integrativa.

Si ricorda che per usufruire di tale possibilità, l’art. 2435bis del codice civile stabilisce che è necessario non superare:

  • nel primo esercizio di attività
  • per due anni consecutivi

due dei tre valori in seguito indicati:

  • Totale Attivo dello Stato Patrimoniale : Euro 3.650.000 (precedente limite 3.125.000);
  • Ricavi delle vendite e delle prestazioni: Euro 7.300.000 (precedente limite 6.250.000);
  • Numero dei dipendenti occupati in media nel corso dell’esercizio: 50 (invariato).

Bilanci consolidati

Innalzati i valori anche per le imprese obbligate alla redazione del bilancio consolidato in base all’art. 25 del D.Lgs. 127/91. In seguito alle modifiche apportate dall’art. 2 del D.Lgs. 203/01 sono esonerate da tale obbligo le società controllanti, unitamente alle controllate, che non abbiano superato per due esercizi consecutivi, due su tre dei seguenti limiti (come stabilito dal nuovo art. 27 del D.Lgs. 127/91):

  • Totale degli attivi degli Stati Patrimoniali: Euro 12.500.000 (precedente limite 14.600.000);
  • Ricavi delle vendite e delle prestazioni: Euro 29.200.000 (precedente limite 25.000.000);
  • Numero dei dipendenti occupati in media nel corso dell’esercizio : 250(invariato).